Art. 36.
(Espropriazione della partecipazione).

      1. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle società professionali. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.
      2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

 

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      3. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordarlo sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; la vendita è peraltro priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro professionista acquirente che offra lo stesso prezzo.
      4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.